Con il termine anatocismo (dal greco anà - di
nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli
interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi
di altri interessi (in sostanza, altro non è che il calcolo degli interessi sugli interessi).
Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti".
Giuridicamente, in un'obbligazione pecuniaria l'applicazione
dell'anatocismo comporterebbe, per il debitore, l'obbligo di pagamento,
non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli
ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.
Sebbene
l'anatocismo sia un istituto conosciuto dagli albori del prestito ad
interesse, la normativa italiana non ha raggiunto un sufficiente grado
di completezza, tant'è che la disciplina si basa ancora sul codice
civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c.; secondo questa
norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono
produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Nonostante la tutela approntata dal citato articolo, che subordina
l'anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati,
per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato
applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di conto corrente ,
le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Ciò grazie
(anche) all'avallo della giurisprudenza , tanto di legittimità quanto
di merito, che ha affermato la validità delle clausole di
capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto
con la previsione di cui all'art. 1283 codice civile, sulla base
dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto
di anatocismo stabilito da tale norma.
Nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale,
sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso
normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c.. Per evitare scompensi
tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto
opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, modificare
l'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): tale intervento ha
introdotto in materia il principio della eguale cadenza di
capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo -
con norma transitoria - una sanatoria per il pregresso, facendo salve
le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La norma
transitoria è stata però dichiarata illegittima, per eccesso di delega
e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione , dalla Corte
Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425).
Venuta
meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validità ed
efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite
nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore
della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di
Cassazione ha continuato, con una ulteriore serie di sentenze (tra le
altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813), a ribadire il
suo approccio più recente, peraltro estendendo i principi enunciati
inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai
contratti di mutuo. Infine, con sentenza n. 21095/2004 (Cass. Civ.,
SS.UU., 4 Novembre 2004, n. 21095), la suprema Corte ha confermato in
modo netto il revirement del 1999, così consolidando il nuovo trend
giurisprudenziale.