Inserito il 03 febbraio 2010 alle 11:58:00 da checkadmin. IT - CheckBank
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 28.01.2010, ha stabilito che l'articolo 669 quaterdecies del Codice di Procedura Civile è da ritenersi anticostituzionale e decaduto.
L'articolo recita:
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Già nel 2008 quest'articolo era stato oggetto di una sentenza della Corte.
Le motivazioni della sentenza si basa sulla ratio comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all'art. 696 CPC, diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni; il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune; l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.);
rendono del tutto irragionevole questa esclusione.
Violato anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri, compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
Fonte: Accertamento tecnico preventivo anche in caso di arbitrato
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